Con l’entrata in vigore del DM 3 settembre 2021 è variata in modo significativo la modalità per valutare il rischio incendio. Vediamo come bisogna procedere e a quale professionista rivolgersi.
Fase 1: Classificare l’attività dell’azienda
Il primo step è quello di classificare l’attività.
La normativa prevede che le aziende possano rientrare in una delle seguenti categorie:
Aziende a Rischio Non Basso
- Attività per le quali esiste una specifica normativa antincendio valida per la singola attività. Tale normativa è definita Regola Tecnica Verticale.
- Attività soggette al Codice di Prevenzione Incendi (DPR 151/2011)
Aziende a Rischio Basso
Attività che non rientrano nell’Allegato I del Codice di Prevenzione Incendio e per le quali non esiste una non Regola Tecnica Verticale specifica e che abbiano tutti i requisiti sotto elencati:
- affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti (tenendo conto anche di eventuali soggetti esterni all’attività quali: visitatori, clienti, manutentori, ecc.);
- superficie lorda non superiore a 1.000 m2;
- piani dell’edificio situati ad una quota compresa tra i -5 metri e i 24 metri;
- non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio
Attenzione! Se manca anche solo uno dei requisiti l’attività diventa a rischio non basso.
Fase 2: Identificare il professionista a cui rivolgersi per procedere con la valutazione
Aziende a Rischio Non Basso: Progettista Antincendio
Aziende a Rischio Basso: Tecnico esperto in sicurezza sul lavoro
BCO è come di consueto a vostra disposizione per darvi supporto e assistenza per procedere alla nuova valutazione del rischio incendio nel rispetto della nuova normativa.
Per richiedere un preventivo relativo alla nuova valutazione del rischio incendio clicca qui.